Sicurezza cantieri

Descrizione

E’ ormai noto che il settore edile è soggetto ad un alto numero di infortuni ed incidenti sui luoghi di lavoro. Da oltre vent’anni la normativa ha introdotto una figura professionale che si occupi esclusivamente della sicurezza nei cantieri edili: il “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” ed il “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”. L’attività lavorativa in cantiere, in ambito di sicurezza, è normata dal “D. Lgs. 09/04/2008 n° 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Lo Studio Tecnico Associato Zanotti da sempre si occupa di sicurezza cantieri, partecipando fin dai primi corsi organizzati dai vari enti preposti.

» Piano di Sicurezza e Coordinamento Cantiere (P.S.C.) (art. 100 D.Lgs. 81/2008)

Il Piano di Sicurezza è un documento tecnico basato sulla complessità dell’opera da realizzare e sulle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atto a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il P.S.C. è corredato da una relazione tecnica, da tavole grafiche esplicative, dalle prescrizioni e dalla stima dei costi della sicurezza. Il P.S.C. è parte integrante del contratto d’appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel P.S.C. ed a metterne a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia.

» Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione (C.S.P.) (art. 91 D.Lgs. 81/2008)

Il C.S.P. redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predispone un Fascicolo Tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione da rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. Il C.S.P. coordina l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza.

» Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) (art. 92 D.Lgs. 81/2008)

Il C.S.E. durante la realizzazione dell’opera:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle ditte esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel P.S.C.;
  • Verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come complementare di dettaglio al P.S.C.;
  • Organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
  • Segnala al Committente, previa contestazione scritta alle ditte esecutrici, le inosservanze alle disposizioni ed alle prescrizioni del piano;
  • Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati.

Chiedi informazioni sul ruolo di coordinatore o altre consulenze

Compila il form, risponderemo appena possibile.